Prosegue incessantemente in tutta la provincia il controllo economico del territorio delle Fiamme Gialle, attività che si estrinseca anche nel notare tenori di vita particolarmente alti da parte di persone che dichiarano poco (o nulla), recepire segnalazioni e input informativi dai cittadini, incrociare le informazioni con le banche dati in uso al Corpo.
E stavolta a cadere nelle maglie dei finanzieri è stata una donna livornese, che svolgeva l’attività di “accompagnatrice”, sia su Livorno che in tour sull’intero territorio nazionale; attività svolta – come ribadito e confermato in atti dalla donna – in assoluta volontarietà, autonomia e al di fuori di ogni costrizione e/o sfruttamento.
Mai alcuna dichiarazione presentata, eppure un tenore di vita superiore alla media e abitazione in quartiere signorile del capoluogo. Peraltro, presente in un sito internet di settore, con centinaia di recensioni a suo favore che avvaloravano ulteriormente il fatto che facesse l’attività in argomento e guadagnasse ampiamente.
Avviato il controllo fiscale, avvalendosi anche delle indagini finanziarie e bancarie, è emerso come la signora ritraesse il proprio sostentamento esclusivamente dall’esercizio dell’attività di escort (espressione oggi in voga, dalla stessa usata), grazie alla quale, nell’arco di circa 3 anni, ha incassato poco meno di 80mila euro; compensi medi oscillavano dalle 100 alle 200 euro, anche con punte di oltre 300 euro.
In particolare, dall’analisi delle movimentazioni eseguite sui conti bancari sono state rilevate numerosissime operazioni di accredito di contanti, con cadenza quasi giornaliera e per importi di diverse centinaia di euro, che la donna non ha saputo giustificare con alcuna attività legittimamente dichiarata al fisco, ma anzi ha confermato si trattasse di incassi del suo lavoro di escort.
L’attività si è conclusa con la contestazione amministrativa di evasione fiscale, con conseguente verbale inviato all’Agenzia delle Entrate per l’accertamento del caso, seppur la signora abbia subito evidenziato che intende pagare il dovuto e vuole mettersi giustamente in regola fiscalmente.
Nel caso di specie, è bene sottolineare come gli accreditamenti non giustificati dalla contribuente, non essendo diversamente classificabili, sono considerati quali “redditi diversi”, ricompresi nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, lettera f), del T.U.I.R.
Fare questa tipologia di attività implica la realizzazione dei relativi ricavi ed obbliga comunque al rispetto degli adempimenti contabili e fiscali previsti per l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo. Più volte la Corte di Cassazione (es., Sentenza n. 10578/2011) ha statuito la soggettività tributaria di chi esercita un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in beni/natura. Anche a livello comunitario, la tassabilità dei proventi del meretricio è pacifica come statuito a suo tempo dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza del 2001 resa nella causa C-268/1999.